Maternità gemellare per i lavoratori dipendenti: cosa prevede la legge
Cosa ci spetta in caso di maternità gemellare?
Il congedo per maternità è un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che spetta a tutte le lavoratrici dipendenti (occupate, disoccupate, sospese, agricole, non agricole, a domicilio, colf o badanti).
Prevede il diritto a una indennità di maternità, sostitutiva della retribuzione, per i seguenti periodi:
- i 2 mesi precedenti la data presunta parto
- tra la data presunta e la data effettiva,
- i mesi di astensione anticipata disposti dalla direzione provinciale del lavoro
- i 3 mesi successivi al parto
- l’astensione obbligatoria post-partum prolungata fino a 7 mesi dopo il parto dalla direzione provinciale del lavoro
Questi 5 mesi sono obbligatori e rimangono invariati anche nel caso di gravidanze gemellari o plurigemellari, quindi non raddoppiano, né triplicano, ecc.
Non entro nel merito della flessibilità e quindi della possibilità di astenersi dal lavoro un mese prima del parto perché “dubito” che in caso di gravidanza gemellare ci possano essere le condizioni necessarie.
Credo sia interessante invece approfondire i casi in cui si verifichi un parto prematuro (frequente nelle gravidanze gemellari) e non si abbia quindi la possibilità di usufruire interamente del periodo ante-partum.
Qualora i bambini nascessero prima o durante i 2 mesi previsti per l’astensione obbligatoria, si deve sommare il periodo non goduto ai tre mesi post-partum, fino ad un massimo di 5 mesi totali di astensione.
Lo stesso discorso vale nel caso in cui il parto prematuro avvenga prima dei due mesi previsti e durante l’astensione anticipata disposta dall’Ispettorato del Lavoro.
I due mesi non goduti dovranno essere sommati anche all’eventuale proroga di astensione obbligatoria post-partum disposta dall’Ispettorato.
Il congedo parentale, o astensione facoltativa, e la relativa indennità, spettano ai lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro in atto all’inizio e durante l’astensione facoltativa.
Spetta ai lavoratori dipendenti, madre e padre, ed è fruibile fino al giorno del compimento dell’8° anno d’età del bambino, per un periodo complessivo tra i due genitori di massimo 10 o 11 mesi come segue:
- alla madre lavoratrice dipendente per 6 mesi continuativi o frazionati dopo aver terminato l’astensione obbligatoria
- al padre lavoratore dipendente per 6 mesi continuativi o frazionati. Se il periodo frazionato non supera i 3 mesi, l’astensione può essere di 7 mesi, portando a 11 il cumulo tra i due genitori. Il padre può usufruire di tale periodo anche durante l’astensione obbligatoria della madre e anche qualora questa non lavorasse
- al padre lavoratore dipendente per 7 mesi, nel caso in cui la madre fosse lavoratrice autonoma e avesse quindi diritto a soli 3 mesi di congedo parentale
Il congedo parentale spetta per ogni figlio, quindi, in caso di gravidanze gemellari o plurigemellari, il periodo raddoppia, triplica, ecc.
Direi che qualche agevolazione l’hanno concessa anche a noi mamme che facciamo doppie o multiple fatiche, anche se il rientro al lavoro non è mai semplice perché i bambini da affidare a nonni, tate o asili nido (con costi annessi) sono due…
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1 Comment
Noi abbiamo fatto così = mamma solo obbligatoria, considerando i tre mesi successivi alla data presunta parto che come x tutti i gemelli è avvenuto un pochino prima. Il papà da subito ha usufruito delle due ore di allattamento concesse ai papà di gemelli anche durante maternità della mamma, e dopo ha fatto lui direttamente tutte le4ore fino all'anno dei bimbi. Ora ogni tanto fa qualche giorno di congedo parentale perchè da dipendente pubblico-infermiere ha pagati i primi 30giorni x figlio quindi 60giorni di congedo facoltativo se presi nei primi 3anni di vita. Io prima riuscivo a lavorare da casa e poi causa chiusura azienda ora sono disoccupata quindi cmq non ne potrei usufruire.